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Cassazione: il Direttore Lavori non è responsabile dell'inosservanza alle norme sulla sicurezza
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Cassazione: il Direttore Lavori non è responsabile dell'inosservanza alle norme sulla sicurezza
Cassazione: il Direttore Lavori non è responsabile dell'inosservanza alle norme sulla sicurezza
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11757 del 27 maggio 2011, ha affermato che di regola è lo stesso appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza delle norme penali durante l'esecuzione del contratto. Allo stesso spetta l'autonomia di svolgere la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzando i mezzi necessari e curando le modalità di esecuzione dei lavori.
Per la stessa Corte, il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto.
Per far si che possa configurarsi una qualche responsabilità, il committente deve intervenire anche su aspetti che vanno oltre la sola sorveglianza sull'opera oggetto del contratto e, quindi, eserciti una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore al punto da ridurre quest'ultimo all'esclusivo ruolo di esecutore.
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, per il caso in esame, ha sottolineato che il Direttore dei Lavori, precedentemente giudicato corresponsabile dell'infortunio avvenuto ai danni di un lavoratore per non aver esercitato i suoi compiti di sorveglianza e di controllo, non poteva essere ritenuto reponsabile dell'accaduto in quanto "la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in ergendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto".
Ultimo aggiornamento (Domenica 03 Luglio 2011 22:10)


