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In caso di infortunio la designazione del RSPP non esclude la responsabilità del Datore di lavoro
In caso di infortunio la designazione del RSPP non esclude la responsabilità del Datore di lavoro
Con sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione, ha affermato che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del Datore di lavoro in caso di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente ad una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie l’infortunio è accaduto ad un lavoratore dipendente di una impresa edile. inquadrato con la qualifica di assistente tecnico di cantiere, nonché preposto, nominato dal Datore di lavoro per affiancare il Direttore tecnico ed il Capocantiere, che al momento dell’incidente non erano presenti sul posto di lavoro.
Il lavoratore stava fissando un parapetto costituito da un elemento prefabbricato in calcestruzzo armato ad un balcone posto al secondo piano di una palazzina in fase di costruzione. Per eseguire tale lavorazione il lavoratore infortunato era posizionato sul piano di lavoro del ponteggio metallico allestito all’esterno del balcone, mentre i colleghi operavano direttamente dal balcone.
Su indicazione dello stesso infortunato gli altri operai avevano provveduto a rimuovere tutte le protezioni (parapetti, correnti, tavole battipiede e anche i cavalletti laterali) in modo da permettere il passaggio dell’elemento prefabbricato. Nell’eseguire le operazioni di fissaggio, il parapetto si era improvvisamente sbilanciato verso l’esterno investendo il lavoratore il quale, non avendo alcuna protezione laterale ed essendo privo di imbracature di sicurezza, cadeva dal piano di lavoro riportando “lesioni gravissime con impedimento permanente dell’organo della deambulazione”.
Dopo gli accertamenti ed i rilievi degli Organi di Vigilanza e dell’Autorità Giudiziaria, al Datore di lavoro e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è stata contestata la violazione dell’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) in cooperazione tra loro (art. 113 c.p.) per violazione dell’art. 2087 c.c. e inosservanza delle norme antinfortunistiche (art. 126 e All. VII, punto 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - ex artt. 10 e 24, D.P.R. n. 164/1956).
La Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso del Datore di lavoro, sottolineando due principi: la Corte ha confermato la prospettazione accusatoria sottolineando come la mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonché l’assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Quanto al secondo, la Corte ha convincentemente ribadito il principio, applicandolo anche alla materia degli infortuni sul lavoro, secondo cui il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l’ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell’originaria condotta colposa del datore di lavoro.
In questo senso, la decisione della Corte si richiama ad una giurisprudenza che, seppur datata, è oggi attualissima se applicata al tema dei rapporti tra d.d.l. e suoi collaboratori. Ed infatti, deve essere ribadito anche nella materia degli infortuni sul lavoro che il nesso di causalità, in presenza di concorso di cause (art. 41 c.p.), non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1986, n. 4287, O., in Ced Cass. 172820; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3603, S., in Ced Cass. 180738).
Ne discende, pertanto, che anche nel caso in cui il preposto ponga in essere una condotta colposa che si pone, rispetto all’infortunio, in rapporto concausale, tale condotta non può escludere la responsabilità penale del datore di lavoro ove sia addebitabile a quest’ultimo una condotta colposa originaria, in quanto la condotta del preposto ne rappresenta uno sviluppo consequenziale.
Ultimo aggiornamento (Lunedì 27 Giugno 2011 17:57)


