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Abilitazione professionale
Abilitazione professionale
Con la Sentenza n. 2426 dell’11 giugno 2010 il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle provincie di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 di approvazione del “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”. La stessa Delibera prevedeva che per la redazione degli Attestati di Certificazione Energetica i tecnici dovessero possedere alcuni requisiti professionali, fra i quali:
- abilitazione al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell´attestato di certificazione energetica degli edifici da acquisire mediante la frequenza ad un corso di formazione professionale specifico
- iscrizione ad uno specifico albo regionale (o locale presso gli Ordini professionali) per i soggetti certificatori abilitati
- accreditamento dei soggetti certificatori con durata temporale al termine della quale poteva essere previsto un nuovo esame di verifica del livello di aggiornamento professionale
Il TAR Puglia ha accolto la tesi degli Ordini ricorrenti annullando gli atti impugnati ritenendo che l’individuazione delle figure professionali dei certificatori energetici, con i relativi profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo Stato e che le Regioni hanno solo competenza per quanto concerne la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Secondo quanto stabilito dai Giudici amministrativi, “la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova figura professionale, è di esclusiva competenza dello Stato”.
Per effetto dell’annullamento della Delibera 2272, quindi, anche i professionisti che non hanno frequentato alcun corso professionale, potranno rilasciare i certificati energetici.
Cosa c’è di strano?
Che in tutte le altre regioni italiane si stanno organizzando corsi professionalizzanti per formare tecnici in grado di redigere una corretta certificazione energetica e, perché no, in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, si sta cercato di istituire una figura tecnico-professionale in grado di dare delle risposte o dei consigli in un mercato così nuovo ed in rapida evoluzione come quello delle energie rinnovabili.
E’ assurdo che proprio gli Ordini professionali, che istituzionalmente dovrebbero tutelare l’immagine e la figura dei loro Iscritti, abbiano intentato un ricorso simile, lasciando campo libero a tutti quei tecnici che della professione non ne fanno una missione, ma solo ed esclusivamente un mezzo per fare soldi.
Allora, che ben venga un albo regionale o locale dove i Tecnici possono iscrivermi solo se posseggono determinati requisiti!
Comunque, non è la prima volta che il Governo legifera in particolari materie senza prevedere una abilitazione professionale. Facciamo un esempio: nel campo della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel 1996 il Governo ha emanato il D.Lgs. 494 (modificato successivamente con il D.Lgs. 528/99) nel quale veniva individuata una nuova figura professionale: quella del Coordinatore per la Sicurezza.
Questa figura tecnico-professionale è stata inserita nel D.Lgs. 81/08 (modificato con il D.Lgs. 106/09) all’art. 98 che testualmente tratta dei “requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Come avviene nel D.Lgs. 192/05 (modificato dal D.Lgs. 311/06) nel quale si parla di progettista e/o di tecnico qualificato per la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica e in cui si demanda alle Regioni il potere di legiferare in materia, e quindi anche di istituire appositi elenchi regionali, anche nel Decreto 81 è palese che la figura del Coordinatore per la sicurezza sia un professionista.
Se ci pensiamo un attimo, però, ci rendiamo conto che qualcosa non va: da un lato (in materia di risparmio energetico), professionisti incaricati di redigere documenti tecnici, che si assumono importanti responsabilità, non sono obbligati a seguire neppure un corso di formazione specifico e, dall’altro, (in materia di sicurezza sul lavoro), in cui gli stessi tecnici possono incorrere anche in sanzioni penali, non vi è alcun albo professionale specifico. Quello che è peggio, però, è che il legislatore non abbia previsto, per la figura del Coordinatore, neppure l’abilitazione professionale!
E’ così: il Coordinatore per la sicurezza non deve essere iscritto ad un albo professionale, ma deve solo possedere pochi requisiti, molti dei quali acquisibili facilmente da “accomodanti” imprese o studi tecnici.
Ebbene, ci scandalizziamo della Sentenza del TAR pugliese e non ci rendiamo conto che oramai i Tecnici con la “T” maiuscola sono condannati a scomparire. E’ inutile seguire corsi di formazione e/o aggiornamento, è inutile parlare di formazione continua e di crediti formativi per i professionisti ed è altrettanto inutile aspettarsi che le cose cambino se, per primi, gli Ordini ed i Collegi professionali (non volendo generalizzare e senza nulla togliere a quegli Ordini virtuosi che operano per la difesa della professione), anziché tutelare i rispettivi Iscritti si battono per liberalizzare la “non-professione”.
Ultimo aggiornamento (Lunedì 27 Giugno 2011 17:30)


